Art. 10.
(Programma sperimentale).

      1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di accordi sottoscritti tra il medesimo Ministero e le associazioni sindacali del lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, promuove, per l'anno 2009, un programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego di 5.000 lavoratori disoccupati di lunga durata di età superiore a quarantacinque anni.
      2. A decorrere dall'anno 2009 lo stanziamento complessivo delle somme destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.